Agosto 2026 – Fideiussioni bancarie e clausole ABI: quando possono essere nulle?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, sono tornate sulla dibattuta questione della validità delle fideiussioni bancarie che riproducono le clausole contenute nello schema predisposto dall’ABI e censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
La questione riguarda, in particolare, le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., già ritenute espressione, a determinate condizioni, di un’intesa restrittiva della concorrenza.
Con la nuova pronuncia, la Cassazione ha chiarito che non tutte le fideiussioni contenenti tali clausole possono essere considerate automaticamente affette da nullità.
In particolare, qualora si tratti di una fideiussione specifica, oppure di una garanzia stipulata al di fuori del periodo 2002-2005 preso in esame dalla Banca d’Italia, la semplice coincidenza delle clausole contrattuali con quelle dello schema ABI non è sufficiente. Il giudice deve verificare, caso per caso, se il modello contrattuale utilizzato sia effettivamente riconducibile ad un’intesa o ad una pratica concordata restrittiva della concorrenza.
In tali ipotesi, il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 può essere utilizzato quale elemento di prova, ma non è, da solo, sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale.
Le Sezioni Unite hanno inoltre affrontato il tema della decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.. La norma stabilisce, in linea generale, che il creditore deve attivarsi nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione per conservare la garanzia del fideiussore.
Secondo la Cassazione, tuttavia, qualora la fideiussione contenga una valida clausola di pagamento “a prima richiesta”, la banca può evitare la decadenza anche mediante una semplice richiesta stragiudiziale tempestivamente rivolta al garante, senza necessità di promuovere entro tale termine un’azione giudiziaria. Ciò vale anche nel caso in cui la distinta clausola di deroga all’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla perché derivante da un’intesa anticoncorrenziale.
La decisione assume particolare rilievo pratico perché esclude qualsiasi automatismo: la presenza in una fideiussione delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia non comporta necessariamente la loro nullità, soprattutto per le garanzie specifiche o stipulate al di fuori del periodo oggetto dell’accertamento del 2005.
Ne consegue che, per valutare la validità di una fideiussione bancaria e l’eventuale liberazione del garante, occorre esaminare concretamente la tipologia della garanzia, la data della sua sottoscrizione, il contenuto delle singole clausole e le iniziative tempestivamente assunte dalla banca nei confronti del fideiussore.
