Il Tribunale Amministrativi della Liguria, sezione II, con ordinanza n. 78 del 23.1.2025, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2 della l. reg. Liguria 7 febbraio 2008, n. 1.
Si tratta della disposizione che stabilisce il vincolo di destinazione d’uso ad albergo e individua le puntuali condizioni di svincolo.
Il contenzioso che ha dato origine all’ordinanza del TAR Liguria riguarda il diniego, da parte di un Comune ligure, della richiesta di svincolo di una struttura alberghiera con mutamento della destinazione in residenza socio-sanitaria per anziani.
In particolare il TAR solleva la questione della violazione dell’art. 41 Cost. (che sancisce il principio di libertà d’impresa), dell’art. 42 Cost. (diritto di proprietà) e dell’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza e proporzionalità) nonché degli artt. 117 comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU.
Sotto tale ultimo profilo, il TAR rileva che pur ponendosi al di fuori della nozione di privazione della proprietà (“deprivation of property”), contemplata dall’art. 1, par. 1 del Protocollo, le misure che determinano un’ingerenza nell’utilizzo del bene (“control of use”) devono risultare necessarie per la realizzazione di un interesse generale, come lo stesso par. 2 esplicitamente richiede, e proporzionate rispetto allo scopo avuto di mira.
In ultima analisi, il TAR dubita che il legislatore regionale si sia conformato ai canoni della necessità e del minore sacrificio nella scelta dello strumento più adeguato al perseguimento dello scopo a cui tende la norma in discussione.