Con la sentenza n. 10151 del 22 giugno 2022, il Tribunale di Roma ha stabilito che la conduttrice, rimasta nel godimento dell’immobile locato nonostante le infiltrazioni, non aveva facoltà di sospendere la propria prestazione, essendo tale inadempimento non proporzionale a quello contestato alla parte locatrice.
Dunque, a fronte di tale conclamato inadempimento, le mancanze imputate al locatore non possono considerarsi, neppure in astratto, tali da avere pregiudicato in misura preponderante l’equilibrio tra prestazione e controprestazione in cui consiste il sinallagma del contratto di locazione
In altri termini, solo se le infiltrazioni siano talmente gravi da elidere la prestazione del locatore, allora è possibile non pagare i canoni avvalendosi dell’eccezione d’inadempimento.