Con Ordinanza n. 12925/2025 (depositata il 28 maggio 2025) – Seconda Sezione Civile la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione, annullando la decisione dei giudici di merito e ribadendo un principio ormai consolidato: nei procedimenti di opposizione a verbali per violazioni del Codice della Strada, le dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale nel verbale – riguardanti fatti da lui direttamente compiuti o osservati – fanno piena prova fino a querela di falso, come previsto dall’art. 2700 del codice civile.
Detto altrimenti, l’unico strumento idoneo a metterne in discussione la veridicità è la querela di falso, disciplinata dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile.
In tale provvedimento, la Corte ha inoltre ribadito il principio del cosiddetto “valore probatorio disomogeneo” dei verbali redatti dai pubblici ufficiali e, nel caso di specie, dalla Polizia locale.
Ed invero, i fatti direttamente osservati o compiuti dal pubblico ufficiale fanno fede fino a querela di falso; invece, le valutazioni soggettive, ricostruzioni logiche o deduttive del pubblico ufficiale possono essere valutate liberamente dal giudice.
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