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Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza pubblicata lo scorso 1.3.2023, si è pronunciato sulle recentissime disposizioni di ulteriore proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime (in particolare l’10-quater, comma 3, del d.l. 29.12.2022, n. 198, convertito in legge con l. 24.2.2023 n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere sino alla data del rilascio dei nuovi provvedimenti concessori) affermando che ogni proroga automatica si pone in frontale contrasto con la disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato.

L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, infatti, secondo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha specificato che ai fini dell’applicabilità dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative deve ritenersi sussistente il requisito della scarsità della risorsa naturale a disposizione di nuovi potenziali operatori economici.

La recente pronuncia del Consiglio di Stato pare, dunque, non lasciare ulteriore spazio al Legislatore e alla PA per consentire la proroga delle concessioni demaniali marittime oltre il già stabilito termine del 31.12.2023 (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, nn. 17 e 18).