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Con la recente ordinanza n. 9286 dell’8 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che la conciliazione formalizzata presso la sede aziendale non può considerarsi validamente conclusa, posto che i locali aziendali non possono essere considerati favorevoli all’effettività dell’assistenza sindacale.

Tale orientamento, confermativo dei più recenti “precedenti” della Corte di Cassazione (a loro volta in discontinuità rispetto al pregresso orientamento della stessa Corte, al contrario, favorevole alla validità delle conciliazioni in esame se, grazie all’assistenza del rappresentante sindacale, il lavoratore avesse firmato volontariamente) si fonda sul presupposto che la sede aziendale non può  essere annoverata tra le sedi protette aventi il carattere di neutralità per garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore.

Quanto sopra, nonostante l’eventuale presenza di un rappresentante sindacale, posto che secondo i Giudici della Corte, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza di quest’ultimo ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene. Si tratta infatti di “accorgimenti concomitanti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti di qualsiasi genere”.

Infatti, afferma la Corte di Cassazione, la normativa vigente in materia (ed in specie gli artt. 410 e 411 c.p.c.) individua non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire e tale ultima individuazione dovrebbe ritenersi tassativa.

In sostanza, quindi, secondo l’orientamento in esame “la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, in quanto quest’ultima non può essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’ assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.