In tema di contratto preliminare di compravendita di immobile il promissario acquirente inadempiente deve restituire al promittente venditore i frutti civili percepiti durante la detenzione dell’immobile oggetto del contratto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza, Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2025, n. 28229 sul presupposto che la pronuncia di inadempimento costituisce una sorta di condanna retroattiva e un riconoscimento postumo dell’illegittimità della pregressa detenzione.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione infatti, il consenso prestato dal promittente alienante all’anticipata detenzione degli immobili da parte del promissario acquirente deve ritenersi funzionale “al completamento del programma negoziale concordato, ossia alla stipula del definitivo di vendita e al pagamento del saldo del corrispettivo».
In mancanza della stipula del definitivo e del pagamento del prezzo, deve quindi ritenersi legittima la richiesta di restituzione del bene e di risarcimento del danno in conseguenza dell’inadempimento, per quantificare il quale dovrà tenersi conti sia degli oneri affrontati dal proprietario, sia dei frutti maturati durante il periodo della detenzione.
Alla luce di tale principio la Corte di Cassazione ha dunque ritenuto legittima la decisione del giudice di primo grado, confermata anche in grado di appello con quale il promissario acquirente inadempiente era stato condannato alla restituzione dell’immobile detenuto in pendenza del termine per la stipula del definitivo, oltre che al pagamento di una somma di denaro rappresentativa del rimborso degli oneri condominiali anticipati dal proprietario e dei frutti civili maturati, ovvero, del loro equivalente in denaro.
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