Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha fatto luce su un aspetto cruciale della polizza decennale postuma, spesso al centro di controversie nel settore immobiliare.
La vicenda in esame riguardava un immobile che presentava gravi difetti costruttivi. L’acquirente, confidando nella polizza decennale postuma stipulata dal costruttore, ha richiesto l’indennizzo direttamente all’assicurazione. Tuttavia, la compagnia assicurativa ha negato la copertura, sostenendo che la polizza non copriva la responsabilità civile del costruttore e del progettista.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4745 del 23 febbraio 2025, ha stabilito che la polizza decennale postuma, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 122/2005, è una forma di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta. Ciò significa che l’acquirente ha il diritto di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione per ottenere l’indennizzo, anche se non è parte del contratto di assicurazione.
Tuttavia, la Corte ha precisato che la polizza copre esclusivamente i danni materiali e diretti all’immobile, compresi quelli a terzi, derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi, per vizio del suolo o difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Non rientrano nella copertura le responsabilità civili del costruttore e del progettista che non siano riconducibili all’art. 1669 cod. civ.
STUDIO LEGALE GHIBELLINI
Via Ceccardi 1/15 16121 Genova | P.IVA : 01433990999 | Phone: +010 566500 | Email: info@ghibellini.it
© 2019 Studio Legale Ghibellini
