La Corte di Cassazione con recente decisione ha precisato come l’obbligo di fedeltà posto a carico del lavoratore subordinato abbia un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra-lavorativi.
Tale obbligo, in specie, deve intendersi non solo come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.
In particolare, nel caso oggetto della decisione degli ermellini, la Suprema Corte, nel confermare la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente, ha ritenuto che, correttamente, la corte territoriale aveva giudicato come gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa svolta da quest’ultimo che, affatto occasionale, si rivelava potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, pur in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici, tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dal datore di lavoro.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza 27/10/2025, n. 28367
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