Con una recente sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al principio di segretezza della corrispondenza tra privati in ambito lavorativo.
La vicenda scaturisce dall’impugnazione, da parte di una dipendente di una società, della sentenza di appello che aveva confermato la legittimità del suo licenziamento per giusta causa comminato dopo che la società aveva appreso che la lavoratrice aveva condiviso, all’interno di una chat di gruppo su WhatsApp, un video dal contenuto denigratorio e lesivo dell’immagine aziendale.
Il medesimo video era successivamente stato diffuso online da un’altra dipendente, anch’essa membro del gruppo WhatsApp in questione.
La Corte d’Appello di Venezia, investita della questione, aveva confermato la legittimità del licenziamento, rilevando la sussistenza della giusta causa anche alla luce dell’art. 225, comma 1, n. 5, del CCNL, il quale prevede il licenziamento in caso di “grave violazione degli obblighi di cui all’art. 220, commi 1 e 2″.
Nel ricorso per Cassazione, la dipendente aveva, tuttavia, eccepito che la chat tra colleghi fosse da considerarsi privata e chiusa, in quanto accessibile esclusivamente ai membri previamente selezionati dall’amministratore del gruppo, e che, pertanto, il contenuto dei messaggi scambiati all’interno di essa dovesse rientrare nella tutela della segretezza delle comunicazioni.
Sul punto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della dipendente, ha richiamato l’art. 15, comma 1, della Costituzione, il quale sancisce l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Ha inoltre ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170 del 2023, aveva già affermato che sia la posta elettronica sia i messaggi scambiati su WhatsApp rientrano nella protezione dell’art. 15 della Costituzione, essendo assimilabili a lettere o biglietti chiusi.
Secondo la Corte, inoltre, i messaggi scambiati in una chat privata, pur contenendo espressioni offensive nei confronti del datore di lavoro, non possono costituire giusta causa di licenziamento poiché , essendo destinati esclusivamente agli iscritti del gruppo e non a un pubblico indistinto, devono essere considerati corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, non idonea a integrare una condotta diffamatoria.
STUDIO LEGALE GHIBELLINI
Via Ceccardi 1/15 16121 Genova | P.IVA : 01433990999 | Phone: +010 566500 | Email: info@ghibellini.it
© 2019 Studio Legale Ghibellini
