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La Legge n.  31.5.2022, n. 62 recante “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie” è entrata in vigore il 26.6.2022, perseguendo finalità di trasparenza, di prevenzione e contrasto alla corruzione e al degrado dell’azione amministrativa, nonché di garanzia del diritto alla conoscenza dei rapporti di rilevanza economica intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi (anche non sanitari) e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Tra le principali novità vi è l’istituzione, sul sito internet istituzionale del Ministero della Salute, di un registro pubblico telematico denominato “Sanità trasparente”, nel quale saranno pubblicate convenzioni, partnership ed elargizioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un’impresa produttrice (di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, ma anche un’azienda organizzatrice di congressi ed eventi) in favore di soggetti operanti nel settore della salute, sia in area sanitaria che amministrativa, sia nel pubblico che nel privato e che comunque esercitino responsabilità di gestione delle risorse.

Più precisamente, l’art. 3 della Legge in esame prevede che siano soggette a pubblicità le erogazioni e le convenzioni in denaro, beni, servizi e altre utilità, effettuate da un’impresa produttrice in favore di:

  1. a) un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario superiore a Euro 100,00 o un valore annuo superiore a Euro 1.000,00;
  2. b) un’organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario superiore a Euro 1.000,00 o un valore complessivo annuo superiore a Euro 2.500,00.

Sono soggetti a pubblicità anche gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, organi consultivi o comitati scientifici o nella costituzione di rapporti di ricerca, consulenza, docenza (art. 3 comma 2).

La pubblicità di cui sopra deve essere effettuata a cura dell’impresa produttrice mediante comunicazione dei relativi dati da inserire nel registro pubblico telematico (art. 5).

Il registro è liberamente consultabile e le comunicazioni pubblicate sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione, decorso tale termine, vengono cancellate.

Il sistema delle comunicazioni sarà sottoposto a vigilanza e a un regime sanzionatorio con multe che in caso di false o omesse dichiarazioni.

L’istituzione del registro deve aver luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge; la data di inizio del funzionamento è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L’istituzione è preceduta dall’emanazione di un decreto del Ministro della salute, entro tre mesi dalla suddetta data di entrata in vigore, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale, l’Autorità nazionale anticorruzione ed il Garante per la protezione dei dati personali.