Il registro INAD è istituito dall’articolo 6-quater del CAD (D.Lgs. n. 82/2005) e si aggiunge all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e all’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA).
L’INAD è consultabile dal 6 luglio 2023 e ivi i soggetti di cui sopra possono eleggere il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione.
Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come ad esempio rimborsi fiscali e detrazioni d’imposta, accertamenti, verbali di sanzioni amministrative, e così via, vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.
L’istituzione di questo registro ha un impatto anche per gli avvocati atteso che, in forza delle previsioni dell’art. 3-ter L. 53/1994, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, le notificazioni degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali, dovranno obbligatoriamente essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata ogni qual volta il destinatario sia titolare di un domicilio digitale (dunque, a oggi, di un indirizzo PEC) che risulti presente nel suddetto elenco INAD.
In pratica, prima di effettuare una notifica nei confronti di una persona fisica, sarà necessario verificarne la presenza nell’INAD, tramite inserimento, nella pagina web sopra indicata, del codice fiscale.
In caso di riscontro positivo, si dovrà obbligatoriamente notificare a mezzo PEC all’indirizzo risultante della ricerca; qualora tale notifica abbia esito negativo, o sia impossibile, si potrà procedere con la notifica “tradizionale” (cartacea) tramite UNEP, ovvero in proprio, dando atto, con dichiarazione ex art. 137 co. 7 c.p.c. dell’infruttuosità del procedimento via pec.
Si segnala, inoltre, che nell’INAD sono inseriti automaticamente anche i domicili digitali dei professionisti iscritti nell’INI-PEC, che, per gli avvocati, coincidono con gli indirizzi PEC comunicati all’Ordine; rimane comunque facoltà del professionista di eleggerne uno diverso destinato alle comunicazioni/notificazioni di natura personale.
