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Con la sentenza 11 maggio 2022, n. 14947, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 21 maggio 2019, secondo la quale se il conducente di un veicolo tiene una condotta irrazionale, l’altro conducente può tenere qualunque condotta perché ciò non incide, vale a dire può violare le norme del Codice della Strada senza addebitarsi, nemmeno in termini di concorrenza, alcuna responsabilità. Secondo tale ragionamento, quindi, la condotta irrazionale dell’uno escluderebbe automaticamente che l’altro possa esercitare incidenza sulla dinamica del sinistro, così, in sostanza, equiparandosi l’irrazionalità con l’inevitabilità.

La Suprema Corte ha, in merito, osservato che, se così fosse, la norma governante la responsabilità per scontro tra veicoli – l’art. 2054 c.c., comma 2 – sarebbe (ma invece non lo è, non essendo corretta l’interpretazione che ne offre il giudice d’appello) intrinsecamente illogica dal momento che inserisce la presunzione, “fino a prova contraria”, di avere “ciascuno dei conducenti… concorso ugualmente a produrre il danno”: disposizione che prescinde, con netta evidenza, dalla natura irrazionale/criticabile della condotta di uno dei conducenti nel senso che, anche quando tale censurabile natura sussiste, occorre comunque superare per l’altro conducente la presunzione di concorrenza nella causazione del sinistro.

Nella sentenza in esame, è stato quindi ribadito il consolidato orientamento della Corte Suprema, in ordine alla interpretazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, per cui l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, rimanendo allo scopo necessario accertare che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, e abbia comunque fatto il possibile per evitare il sinistro.