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Con la sentenza n. 16 pubblicata il 7.11.2025, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, è intervento sul ricorso di alcune società che hanno impugnato la disciplina ARERA sul metodo tariffario del Servizio Idrico integrato laddove, per i conguagli tariffari, riconosceva solo la rivalutazione per inflazione e non gli oneri finanziari derivanti dal differimento temporale tra costi sostenuti e ricavi recuperati.
Dinnanzi al TAR Lombardia i ricorsi erano stati accolti,
L’AP, in riforma delle sentenze del TAR Lombardia e in accoglimento della tesi di ARERA; ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) «Il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario:
a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione;
b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari;
c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero».
2) «L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione».
In estrema sintesi, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che la scelta regolatoria di considerare, nel riconoscimento dei conguagli, solo l’inflazione e non anche gli oneri finanziari non si pone in contrasto con le disposizioni che regolano la materia tariffaria.