Con ordinanza n. 24662/2024 la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di responsabilità professionale del notaio.
Qualora il notaio ricevente un atto soggetto a trascrizione debba curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito individuare il termine di tale adempimento e stabilire se l’indugio frapposto dal professionista lo renda responsabile verso il cliente.
Si deve, dunque, escludere la responsabilità del notaio se, in virtù di un ragionamento giuridico controfattuale, occorre valorizzare l’autonoma incidenza causale dell’iscrizione ipotecaria intervenuta – nella specie – appena due giorni dopo la stipula dell’atto e prima della sua trascrizione.