Luglio 2024 – Interessi maggiorati, la Cassazione fa chiarezza

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul saggio d’interesse da applicarsi alla sentenza di condanna agli “interessi legali”, che non contenga ulteriori specificazioni da parte del Giudice.

Questo il principio di diritto espresso:

“Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Le Sezioni Unite, nel proprio percorso argomentativo, sono partite dalla premessa che il quarto comma dell’art. 1284 c.c., relativo ai c.d. “super interessi”, non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono in parte integrati da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione giudiziale rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.

Per la Corte è dunque necessario un accertamento positivo da parte del giudice del merito della ricorrenza dei presupposti di legge per l’applicazione al caso concreto del tasso “maggiorato” ex art. 1284, quarto comma, c.c.; accertamento di cui dovrà darsi atto nel dispositivo e/o nella motivazione del provvedimento giudiziale.

Di contro il giudice dell’esecuzione non ha poteri di cognizione ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo, stabilendo che la previsione nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo medesimo della spettanza degli “interessi legali”, senza ulteriore precisazione, “è inidonea a integrare il detto accertamento [in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’applicazione degli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c.]”.

In buona sostanza “se il titolo esecutivo è silente il creditore non potrà pertanto conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma potrà affidarsi al solo rimedio impugnatorio”.