La Corte di Cassazione con ordinanza 28 agosto 2024, n. 23238 ha stabilito che il consumatore, anche in caso di cessione del veicolo difettoso, mantiene il diritto al risarcimento. Tale tutela non riguarda il bene stesso, ma la posizione del consumatore come parte debole nel contratto. La Corte chiarisce che il danno da risarcire non si riferisce alla perdita del valore del bene, ma al malfunzionamento che ha limitato l’uso del veicolo, indipendentemente da eventuali cessioni successive.
La vicenda tra origine da una controversia fra un consumatore e il venditore di un’auto che è risultata difettosa.
Il venditore contestava il risarcimento, sostenendo che il Codice del Consumo non lo contempli tra i rimedi esperibili e che, avendo il consumatore ceduto l’auto in permuta, non sussisterebbe più un interesse all’azione.
Tuttavia, la Corte di Cassazione stabilisce che il consumatore, anche in caso di cessione del veicolo difettoso, mantiene il diritto al risarcimento. Tale tutela non riguarda il bene stesso, ma la posizione del consumatore come parte debole nel contratto. La Corte chiarisce che il danno da risarcire non si riferisce alla perdita del valore del bene, ma al malfunzionamento che ha limitato l’uso del veicolo, indipendentemente da eventuali cessioni successive.
Dunque, il ricorso del venditore è stato respinto, poiché la tutela del consumatore include il diritto al risarcimento anche dopo la cessione del bene difettoso.