Mora risarcitoria e domanda di parte

Con l’ordinanza n. 888 del 16 gennaio 2026, la Corte di Cassazione chiarisce che gli interessi compensativi sul danno non patrimoniale, ossia le somme dovute per compensare il ritardo nel pagamento del risarcimento, non spettano automaticamente insieme al risarcimento, ma devono essere espressamente richiesti dal danneggiato.

La vicenda trae origine da un giudizio di responsabilità sanitaria promosso dai familiari di un paziente deceduto nei confronti delle ASL di Foggia e di Barletta Andria Trani. In primo grado entrambe le aziende sanitarie vengono ritenute corresponsabili dell’evento e condannate al risarcimento dei danni. In appello, la Corte d’appello di Bari conferma la responsabilità e riconosce agli eredi anche gli interessi legali sulle somme liquidate.

La Corte di Cassazione conferma la correttezza della decisione di merito sul piano assicurativo, ribadendo la validità della clausola claims made, ma interviene sul diverso profilo della mora risarcitoria. Secondo la Suprema Corte, gli interessi compensativi rappresentano un danno ulteriore, collegato al ritardo con cui il risarcimento viene pagato rispetto al momento in cui il danno si è verificato.

Proprio perché si tratta di una voce di danno distinta, chi agisce in giudizio deve espressamente chiederne il riconoscimento, spiegando che il ritardo ha prodotto un pregiudizio e fornendo al giudice gli elementi necessari per valutarlo, anche attraverso presunzioni. Non è quindi sufficiente limitarsi a una domanda generica di risarcimento.

Nel caso esaminato, non essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso già nel giudizio di primo grado, la sentenza viene cassata sul punto e rinviata alla Corte d’appello di Bari per un nuovo esame.

La pronuncia richiama dunque l’attenzione degli operatori del diritto sull’importanza di formulare domande risarcitorie puntuali e complete, al fine di evitare l’esclusione di voci di danno ulteriori per effetto di una formulazione generica delle conclusioni.