La responsabilità solidale del direttore dei lavori con l’appaltatore per i gravi difetti dovuti anche a carenze esecutive
La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza n. 27995 del 21 ottobre 2025, torna a pronunciarsi sul tema della responsabilità per gravi vizi dell’opera, offrendo importanti chiarimenti sul ruolo del direttore dei lavori.
La Suprema Corte ricorda, innanzitutto, che appaltatore e direttore dei lavori sono corresponsabili ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c. anche quando i gravi vizi siano riconducibili a carenze esecutive, come nel caso esaminato. La responsabilità del professionista non viene meno, dunque, per il solo fatto che l’origine del vizio risieda nella fase di esecuzione dei lavori.
Non è richiesta una presenza costante e quotidiana in cantiere da parte del direttore dei lavori. Tuttavia, è indispensabile un controllo periodico e qualificato, soprattutto nelle fasi essenziali dell’opera, accompagnato dal potere-dovere di impartire ordini e segnalare eventuali anomalie.
Nel caso di che trattasi, l’omessa vigilanza durante la fase di impermeabilizzazione e nella realizzazione delle pendenze è stata ritenuta una condotta colposa, idonea a fondare la responsabilità del direttore dei lavori.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la fase esecutiva non si sottrae all’obbligo di alta sorveglianza, che deve essere incisiva e concreta, soprattutto in presenza di lavorazioni delicate e determinanti per la corretta funzionalità dell’opera.
