Marzo 2026 – Contributi INPS: la definizione della lite fiscale non neutralizza l’accertamento sui redditi
“In tema di contribuzione previdenziale calcolata in percentuale sul reddito, la definizione agevolata della lite fiscale non incide sul contenuto dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che conserva efficacia anche ai fini previdenziali e può fondare la pretesa contributiva dell’INPS, salvo prova contraria del contribuente”.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 5224 dell’8 marzo 2026.
La definizione agevolata della lite fiscale è una procedura prevista dalla legge che consente al contribuente e all’Agenzia delle Entrate di chiudere una controversia tributaria pagando una somma ridotta rispetto a quella originariamente contestata, evitando così di proseguire il processo davanti al giudice. Tale procedura comporta la chiusura della causa ma non modifica il contenuto dell’accertamento fiscale da cui la lite è nata.
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una contribuente contro un avviso di addebito INPS relativo a contributi previdenziali per l’anno 2005. L’avviso di addebito è l’atto con cui l’INPS richiede il pagamento di contributi ritenuti non versati. La richiesta dell’ente previdenziale si fondava su un precedente avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con il quale erano stati determinati maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati dalla contribuente, cioè guadagni più elevati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi. Tale accertamento era stato però successivamente oggetto di definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011. Sia il Tribunale di Isernia sia la Corte d’appello di Campobasso avevano ritenuto che la definizione della lite tributaria avesse fatto venir meno il presupposto della pretesa contributiva dell’INPS.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’INPS, ha invece affermato che la definizione concordata del giudizio tributario non modifica il contenuto dell’avviso di accertamento e non incide sulla sua efficacia per finalità diverse da quelle fiscali. In altre parole, il fatto che la controversia con il Fisco sia stata chiusa con una procedura agevolata non significa che l’accertamento sui redditi venga eliminato o perda valore. Secondo il Giudice di legittimità, infatti, l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, fondato su parametri matematici utilizzati per individuare redditi non dichiarati, mantiene una valenza presuntiva che può essere sufficiente a sostenere la richiesta contributiva dell’INPS.
Spetta quindi al contribuente che intenda contestare tale pretesa fornire specifiche contestazioni e prove di segno contrario. In mancanza di tali elementi, l’accertamento fiscale può costituire valido fondamento per il recupero dei contributi previdenziali. Per tali ragioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce del principio di diritto enunciato.
