Il periodo di comporto è un intervallo di tempo durante il quale un dipendente può assentarsi dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, senza il rischio di subire il recesso dal contratto.
Il licenziamento comunicato durante il periodo di comporto dovrà, infatti, ritenersi senz’altro nullo con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
La durata massima del periodo di comporto è disciplinata dalla legge e dai contratti collettivi nazionali.
Dal computo sono sempre escluse le assenze dovute a malattie o infortuni imputabili al datore di lavoro, per violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza, nonché, alcune altre specifiche patologie selezionate dalla contrattazione collettiva, in ragione, principalmente, della loro particolare gravità e dunque, per ragioni di tipo solidaristico (fra le quali ad esempio le malattie di natura oncologica).
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, anche recentemente con l’Ordinanza n. 26997 del 21 settembre 2023, il lavoratore ha, inoltre, il diritto di sospendere il periodo di comporto presentando richiesta di fruizione delle ferie maturate e non godute.
Ciò, tuttavia, purché le ferie siano richieste prima della scadenza del comporto e ferma restando la facoltà del datore di lavoro di non acconsentire alla richiesta del dipendente, qualora sussistano concrete ed effettive ragioni organizzative ostative.