Agosto 2026 – Contratti collettivi: in caso di successione sono ammissibili le modificazioni “in peius” con il solo limite dei diritti quesiti

La Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia ha chiarito che nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente.

La Corte ha precisato che le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.) che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.

Nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che, nel confermare il rigetto delle domande proposte dai lavoratori ricorrenti nei confronti della società datrice di lavoro e volte al ripristino delle condizioni di miglior favore stabilite da un accordo aziendale, unilateralmente disdettato da quest’ultima, aveva, nella circostanza, escluso che le condizioni contrattuali di maggior favore fossero state incorporate nei contratti individuali.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 18/07/2026, n. 23479