La mancata convocazione del condomino, in lite con il condominio, per l’assemblea in cui si deve deliberare il promovimento o la prosecuzione della lite non determina l’invalidità della delibera assunta, né fa sorgere in capo al condomino non convocato la legittimazione all’impugnazione.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7491 del 20 marzo 2025 con la quale è stata ribaltata la decisione di entrambi i giudici dei precedenti gradi di giudizio che, al contrario, avevano ritenuto che l’obbligo di convocazione all’assemblea di “tutti” i condomini previsto dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile; fosse inderogabile.
La ragione dell’orientamento della Cassazione risiede nella considerazione che, nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene sostanzialmente a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro: da un lato coloro che sono chiamati a deliberare sul promuovimento dell’azione o sulla sua resistenza, dall’altro i destinatari di tale decisione, quale parte avversa nel giudizio, che devono ritenersi sostanzialmente e formalmente estranei rispetto alle determinazioni che la compagine condominiale è chiamata ad assumere.
Ne discende che non è giuridicamente configurabile il diritto del condomino in lite ad accedere e partecipare alla riunione, non potendo tale diritto essere scisso da quello dell’esercizio di voto, come visto, nell’ipotesi di cui si tratta inesistente.
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