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La Cassazione, con sentenza n. 32804 del 9 novembre 2021, ha affermato che in caso di decesso di una persona che abbia rilasciato una fideiussione, il valore dell’attivo ereditario si calcola senza tener conto del debito garantito, a meno che il fideiussore non sia deceduto avendo una posizione debitoria «certa ed attuale».
La Corte di Cassazione con la sentenza in questione, ribadendo in ambito civilistico quanto dalla stessa già espresso in ambito tributario, ha chiarito che nella formazione della massa ereditaria, secondo quanto previsto dall’art. 556 c.c., occorre detrarre dal valore dei beni compresi nell’attivo solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario.
Secondo tale interpretazione, il debito derivante da fideiussione rilasciata dal de cuius è quindi detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l’insolvibilità del debitore garantito e l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso.
Se, dunque, il fideiussore decede avendo una posizione debitoria «certa e attuale», allora essa si sommerà alle passività del defunto di cui tenere conto quando si effettueranno i calcoli per stabilire se siano state rispettate le quote di legittima riservate ai legittimari e si determinerà il valore dell’attivo ereditario da assoggettare a imposta di successione.
Viceversa, se il de cuius decede senza esser stato escusso, cade in successione solamente la posizione contrattuale che egli aveva nel contratto di fideiussione configurando una passività potenziale dal valore sostanzialmente irrilevante.
Se, invece, l’erede viene escusso dopo essere subentrato al de cuius nella posizione di fideiussore, si genera solamente una passività in capo all’erede trattandosi di una passività originatasi in capo a costui e non già di una passività maturata in capo al defunto.

La rinuncia all’eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, per mezzo del quale il chiamato all’eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento di tale atto determina la perdita del diritto all’eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato.

Ai sensi dell’art. 519, cod. civ., detta rinuncia deve necessariamente essere compiuta in forma solenne, con dichiarazione ricevuta da notaio o da cancelliere del Tribunale del circondario nel quale si è aperta la successione ed iscritta nel registro delle successioni.

È stato anche precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell’art. 519, cod. civ., la dichiarazione di rinunzia all’eredità non possa essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è prevista a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 cod. civ., rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350 cod. civ., n. 13, (Cass. Sez. II, Sent. n. 4274 del 2013).

La Suprema Corte, prendendo le mosse dalle considerazioni che precedono, nell’ordinanza n. 37927 del 28 dicembre 2022, ha, in proposito, recentemente stabilito il principio secondo il quale, nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525, cod. civ., in tema di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne, con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia deve essere considerata inammissibile.