Con una recente pronuncia di legittimità la Corte di Cassazione ha chiarito come risulti assolto l’obbligo di repêchage nella fattispecie in cui all’atto di licenziamento per g.m.o. fossero esistenti nell’organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivestisse le competenze professionali richieste per l’espletamento delle stesse mansioni.
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 10/07/2024, n. 18904)
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