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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9487 del 9 aprile 2024, ha confermato che la responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. non trova applicazione a fronte di un sinistro causato unicamente dall’imprudenza e dalla negligenza del danneggiato, che ben avrebbe potuto avvedersi della pericolosità del luogo e prestare la dovuta attenzione, evitando, così, la caduta.
La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato, secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

E’ stato rigettato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7 giugno 2023, il ricorso di una donna caduta a causa di un avvallamento nella strada, confermando così la linea recentemente tenuta a seguito dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2022 ed espressamente ribaditi con un’altra recente pronuncia di eguale tenore (Cass. n. 15447/2023).

Per la Suprema Corte la causa della caduta va ricercata nella condotta imprudente della danneggiata. E’ dovere di chi entra in contatto con la cosa custodita, ovvero la strada, di osservare cautela in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.). La Cassazione, dunque, esclude la responsabilità del Comune, considerato che, nel caso di specie, la causa esclusiva della caduta deriva dalla “colpevole inavvedutezza comportamentale” della donna e la presenza dell’avvallamento deve considerarsi come mero teatro dell’evento, non già come causa.