Sino al 31.7.2022 hanno trovato applicazione le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e le misure di cui all’art. 90, D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020 (lavoro agile per lavoratori con figlio al di sotto dei 14 anni e per lavoratori fragili).
Successivamente al 31.7.2022, il lavoro agile per le categorie sopra indicate è rimasto privo di tutela se non con riferimento al D.Lgs. 105/2022, che all’art. 4 prevede «I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (…) e alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata».
Il decreto Aiuti bis, di prossima conversione, prevede la proroga dell’utilizzo del lavoro da remoto sino al 31.12.2022 per i lavoratori fragili e per i lavoratori genitori di figli fino al quattordicesimo anno di età.
Per poter fruire dello smart working occorrerà, come in precedenza, che lo stesso sia compatibile con le caratteristiche della prestazione professionale e, con riguardo ai genitori di figli sino a 14 anni, occorrerà che non vi sia già un genitore che non lavora ovvero che percepisce almeno un ammortizzatore sociale.