Le responsabilità dell’amministratore ed il risarcimento dei danni subiti dai condomini
L’amministratore di condominio è pari ad un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con conseguente applicazione, tra le parti, delle norme sul mandato. Per questo motivo, in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, l’amministratore dovrà rispondere dei relativi danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., nei confronti dell’organizzazione condominiale.
D’altronde l’amministratore, complice il crescente grado di specializzazione richiesto da tale incarico, deve esercitare il mandato non più con la “semplice” diligenza del buon padre di famiglia ma con quella più rigorosa richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. così come deve rispettare il regolamento condominiale, le norme disciplinate dagli artt. 1130, 1131 e 1135 c.c. e risarcire i danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri.
A confermarlo è stato il Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 8568 del 31 maggio 2022, ha ritenuto responsabile l’ex amministratore per la temporanea mancata fornitura idrica ai condomini.
Nel caso esaminato dal Tribunale capitolino l’ex amministratore (già revocato giudizialmente) si è difeso facendo presente che il mancato pagamento delle bollette (che ha portato all’interruzione della fornitura idrica) è dipeso dalla morosità dei condomini senza dimostrare, tuttavia, la mancanza in cassa del denaro necessario a corrispondere quanto dovuto all’azienda fornitrice e senza documentare di essersi preventivamente attivato in base ai poteri che la legge gli conferisce come, per esempio, quello di chiedere ed ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti dei condomini inadempienti.
Per il Tribunale è stato, quindi, inevitabile condannare l’amministratore al risarcimento del danno subito dal condominio (quantificato nella misura pari al mancato pagamento che ha causato la sospensione della fornitura idrica) atteso che il convenuto non è stato in grado di dimostrare la carenza di fondi e di avere avviato le procedure necessarie al recupero dei crediti vantati dal condomino.
