Con l’ordinanza n. 15244 del 31 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in forza alla legge quadro n. 281/1991 e alle leggi regionali attuative, la responsabilità per danni causati da cani randagi grava esclusivamente sull’Ente a cui sono attribuiti i compiti di cattura e custodia degli animali randagi.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto l’ASL quale Ente responsabile, nonostante quest’ultima avesse delegato alcune attività a terzi.
La fattispecie in esame ha visto coinvolti un automobilista e il proprietario del veicolo, che hanno citato in giudizio l’ASL dopo un incidente stradale causato da un cane randagio. La decisione di primo grado aveva escluso la responsabilità dell’ASL, imputandola solo al Comune.
Nel secondo grado di giudizio, invece, sia l’ASL sia il Comune sono stati ritenuti responsabili in via solidale.
La Cassazione ha, infine, stabilito che la responsabilità ricade unicamente sull’ASL per le ragioni sopra esposte.