Corte di Giustizia UE 30 aprile 2015 C-80/2014: licenziamenti collettivi ed ambito di riferimento per il calcolo degli “esuberi”
Ai fini dell’individuazione della soglia degli esuberi utile per la qualificazione di un licenziamento come “collettivo”, occorre conteggiare i licenziamenti avvenuti nella singola entità economica distinta in cui si prevede di effettuare i licenziamenti e non aver riguardo all’intera impresa interessata. E’ questo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella recente sentenza 30 aprile 2015 C-80/2014.
Normativa di riferimento
La sentenza in esame fornisce criteri di riferimento per l’interpretazione dell’art. 1 par. 1, lett.a) della Direttiva n. 98/59/CE del Consiglio 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi”.
In ambito nazionale la materia è disciplinata dalla legge 23 luglio 1991 n. 223.
Il legislatore italiano si è avvalso delle facoltà concessa dalla Direttiva n. 98/59/CE di stabilire norme più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa.
I principi stabiliti dalla Corte di Giustizia nella sentenza in commento assumeranno comunque specifica rilevanza anche nell’interpretazione di tale ultima legge.
Contenuto della sentenza
La sentenza in esame affronta il tema del campo di applicazione della “Direttiva n.98/59/CE”, come delimitato dall’art. 1 par. 1, lett.a) della medesima direttiva mediante la nozione di “licenziamento collettivo”, riferita, tra l’altro, ad “ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più mortivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è (….omissis….) per un periodo di 90 giorni, almeno pari a 20, indipendentemente dal numero dei lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati”
La Corte di Giustizia è stata chiamata a precisare se il termine “stabilimento” di cui al citato art. 1, par. 1 lett. a) della Direttiva, vada riferito all’intera impresa interessata dal licenziamento collettivo, quale unica entità economica, oppure a quella specifica parte dell’impresa in cui si prevede di effettuare licenziamenti (nel caso interessato alla decisione in esame si trattava di diversi punti vendita di una di un’impresa britannica leader nel settore della grande distribuzione).
I giudici europei hanno rilevato che la nozione di “stabilimento” è stata oggetto a livello comunitario di un’articolata elaborazione giurisprudenziale che ne ha definito il contenuto:
- in positivo quale “entità distinta” nel più ampio contesto dell’impresa, con caratteristiche di permanenza e di stabilità nonché capacità di effettuare una o più operazioni potendo a tale scopo disporre di una propria struttura organizzativa composta da uomini e mezzi materiali;
- in negativo, non ritenendo necessari né un’autonomia giuridica e finanziaria, né la presenza in tale entità di una direzione con autonomi poteri di deliberare l’adozione di licenziamenti collettivi;
Come afferma nelle proprie motivazioni la sentenza in commento “qualora un’impresa comprenda più unità che soddisfino i criteri” di cui sopra “è l’entità cui i lavoratori colpiti dal licenziamento sono addetti per lo svolgimento delle loro mansioni a costituire lo “stabilimento” ai sensi dell’art 1, paragrafo 1, lett. a“ in esame.
Sulla scorta di tale definizione la Corte di Giustizia ha quindi affermato che tale ultima disposizione non osta ad una ad una normativa nazionale che pur prevedendo l’obbligo di informazione e di consultazione in caso di licenziamento di almeno 20 lavoratori in un periodo di 90 giorni non estenda tale obbligo laddove il numero complessivo di 20 licenziamenti sia raggiunto sommando i recessi datoriali intervenuti in tutto o in alcuni stabilimenti dell’impresa.
Conclusioni
Da questo principio discende il corollario per cui e legittimo che nell’ambito di una procedura di riduzione del personale che abbia coinvolto ben più di 20 lavoratori nell’arco di 90 giorni solo ad alcuni lavoratori – quelli impiegati in stabilimenti dove la riduzione del personale ha interessato almeno 20 unità – sia stata applicata la procedura collettiva mentre nei confronti altri lavoratori – quelli impiegati in stabilimenti nei quali il numero dei licenziamenti è stato inferiore alle 20 unità – siano stati adottati meri licenziamenti individuali.
