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L’1 marzo 2023 entrerà in vigore una prima significativa parte delle nuove regole previste dalla riforma Cartabia riguardanti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alla famiglia.
Fra le novità di prossima imminente applicazione, in particolare vi sono quelle riguardanti i procedimenti di separazione e divorzio che la riforma Cartabia ha, sostanzialmente, ridisegnato modificandone sia la fase introduttiva, sia la fase istruttoria, sia quella decisoria.
Fra le più significative novità della riforma viene segnalato, in particolare, con riferimento ai procedimenti in cui siano coinvolti figli minori:
• l’obbligo dei genitori di produrre, già al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio, la documentazione utile al fine di determinare la capacità reddituale di ciascuno di essi (dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari e finanziari ed ogni altro documento che attesti la titolarità di diritti mobiliari e immobiliari, ovvero, di quote sociali con riferimento agli ultimi tre anni);
• l’obbligo di allegare al ricorso introduttivo un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane degli stessi relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute.
Con il nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia si potrà, inoltre, proporre contestualmente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso. La domanda di divorzio sarà però effettivamente procedibile solamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (12 mesi dall’udienza di comparizione delle parti).
Un’altra importante novità riguarda i figli minori: il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono, inoltre, essere tenute in considerazione ai fini della decisione delle medesime questioni.

Con la c.d. Riforma Cartabia sono state introdotte modifiche significative in materia di notificazioni.

Di particolare importanza sono le disposizioni relative all’introduzione dell’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del d.lgs. n. 82/2005.

La nuova disciplina è contenuta nella l. n. 53 del 1994, ss. mm. ii., salvo poi apportare modifiche di coordinamento alle norme del codice di procedura civile.

In particolare, è stato introdotto il comma 1 bis all’art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 secondo cui la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo istituzionale individuato ai sensi dell’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012.

È stato inoltre modificato il comma 3 del medesimo articolo, facendo salva l’applicazione dell’art. 147, commi 2 e 3, c.p.c., in forza dei quali le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

E’ stato inserito un nuovo art. 3 ter che prevede che l’avvocato debba procedere alla notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato sia quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, sia quando, pur non essendo obbligato, egli abbia esercitato la facoltà di eleggere domicilio digitale. Se la notificazione a mezzo PEC nei confronti delle imprese o professionisti iscritti nell’indice INIPEC è impossibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario, l’avvocato deve eseguire la notificazione mediante inserimento nell’area web riservata prevista dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ex art. 359 e la notificazione si dà per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento. Se, invece, la notificazione a mezzo PEC nei confronti di persone fisiche o altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese è impossibile per causa imputabile al destinatario, la notificazione potrà eseguirsi con le modalità ordinarie.

In tutti i casi in cui le notificazioni a mezzo PEC non sono possibili o non hanno esito positivo, per cause imputabili al destinatario la notificazione si esegue con modalità ordinarie.

È stato, infine, modificato l’art. 4 della l. n. 53 del 1994 prevedendo la facoltà di eseguire la notificazione con consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, soltanto laddove non sussista l’obbligo di procedere via PEC o mediante inserimento nell’area web prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Per quanto riguarda il codice di procedura civile, come sopra rilevato, il legislatore delegato ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento.

In particolare, è stato modificato l’art. 149 bis c.p.c., disponendo la notifica via PEC anche per gli atti propri dell’ufficiale giudiziario quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale.