Nel commercio elettronico, la creazione di un account è spesso presentata come passaggio inevitabile per concludere un acquisto. Ma è davvero così? Secondo le Raccomandazioni n. 2/2025 dell’European Data Protection Board (EDPB), l’obbligo generalizzato di registrazione non è, di regola, conforme ai principi del GDPR.

Imporre l’apertura di un account, soprattutto in caso di acquisti occasionali, comporta infatti un trattamento di dati più ampio del necessario: accumulo di informazioni, conservazione prolungata, tracciamento sistematico e possibili attività di profilazione. Un impatto che può risultare sproporzionato rispetto alla semplice finalità di vendita.

L’EDPB chiarisce che, per le vendite singole, i dati indispensabili alla gestione dell’ordine possono essere raccolti anche tramite modalità di acquisto come ospite (guest checkout). L’account può trovare giustificazione solo in casi specifici, ad esempio nei servizi in abbonamento o nelle comunità chiuse, purché l’iscrizione rappresenti un elemento essenziale del contratto.

Nemmeno esigenze organizzative, di prevenzione delle frodi o di assistenza post-vendita legittimano automaticamente l’obbligo di registrazione, se gli stessi obiettivi possono essere raggiunti con strumenti meno invasivi. Quanto all’obbligo legale, esso può giustificare l’account solo quando una norma lo imponga espressamente, ipotesi tutt’altro che frequente.

In coerenza con i principi di privacy by design e by default, le piattaforme dovrebbero quindi prevedere, come regola, la possibilità di acquistare senza registrazione. L’account resta uno strumento utile, ma non può trasformarsi in un’imposizione.

Il punto di equilibrio indicato dall’EDPB è chiaro: la tutela dei dati personali deve essere incorporata nella progettazione dei servizi digitali, così da garantire un corretto bilanciamento tra libertà economica dell’operatore e diritti fondamentali del consumatore.

“In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a fronte della contestazione del lavoratore circa l’effettiva sussistenza del motivo oggettivo dedotto dalla convenuta nella comunicazione dello stesso, è onere del datore di lavoro fornire la prova della sussistenza del motivo oggettivo posto a base del recesso; non avendo invece la convenuta, rimasta contumace, fornito prova alcuna delle ragioni tecnico-organizzative richiamate nella comunicazione di licenziamento, il dedotto motivo del recesso datoriale deve ritenersi insussistente”

Lo ha stabilito il Tribunale di Genova con sentenza n. 144 del 4 febbraio 2025.

La decisione si basa sul presupposto che a fronte della contestazione del lavoratore circa l’effettiva sussistenza del motivo oggettivo dedotto dalla convenuta nella comunicazione di licenziamento (nella fattispecie esaminata il licenziamento era stato giustificato per soppressione di alcuni ruoli in alcune delle sedi aziendali della società datrice di lavoro in conseguenza di perdite finanziarie), per pacifica e costante giurisprudenza, è onere del datore di lavoro fornire la prova del motivo oggettivo posto a base del recesso.

Non essendosi costituito in giudizio, il datore di lavoro non aveva invece fornito prova alcuna dell’esistenza delle ragioni tecnico-organizzative richiamate nella comunicazione di licenziamento (né, deve supporsi, perché altrimenti la decisione sarebbe stata diversa, le ridette ragioni sono risultate in altro modo dimostrate nel corso del giudizio).

Conseguentemente, in accoglimento delle contestazioni mosse dal lavoratore licenziato, il dedotto  motivo del recesso datoriale è stato ritenuto insussistente ed il datore di lavoro ( avendo il Tribunale di Genova accertato la sussistenza degli ulteriori presupposti di applicazioni dell’art. 3, c. 2, della legge n.23/2025, ) è stato condannato a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro ed al pagamento  di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Con l’ordinanza n. 888 del 16 gennaio 2026, la Corte di Cassazione chiarisce che gli interessi compensativi sul danno non patrimoniale, ossia le somme dovute per compensare il ritardo nel pagamento del risarcimento, non spettano automaticamente insieme al risarcimento, ma devono essere espressamente richiesti dal danneggiato.

La vicenda trae origine da un giudizio di responsabilità sanitaria promosso dai familiari di un paziente deceduto nei confronti delle ASL di Foggia e di Barletta Andria Trani. In primo grado entrambe le aziende sanitarie vengono ritenute corresponsabili dell’evento e condannate al risarcimento dei danni. In appello, la Corte d’appello di Bari conferma la responsabilità e riconosce agli eredi anche gli interessi legali sulle somme liquidate.

La Corte di Cassazione conferma la correttezza della decisione di merito sul piano assicurativo, ribadendo la validità della clausola claims made, ma interviene sul diverso profilo della mora risarcitoria. Secondo la Suprema Corte, gli interessi compensativi rappresentano un danno ulteriore, collegato al ritardo con cui il risarcimento viene pagato rispetto al momento in cui il danno si è verificato.

Proprio perché si tratta di una voce di danno distinta, chi agisce in giudizio deve espressamente chiederne il riconoscimento, spiegando che il ritardo ha prodotto un pregiudizio e fornendo al giudice gli elementi necessari per valutarlo, anche attraverso presunzioni. Non è quindi sufficiente limitarsi a una domanda generica di risarcimento.

Nel caso esaminato, non essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso già nel giudizio di primo grado, la sentenza viene cassata sul punto e rinviata alla Corte d’appello di Bari per un nuovo esame.

La pronuncia richiama dunque l’attenzione degli operatori del diritto sull’importanza di formulare domande risarcitorie puntuali e complete, al fine di evitare l’esclusione di voci di danno ulteriori per effetto di una formulazione generica delle conclusioni.

La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza n. 27995 del 21 ottobre 2025, torna a pronunciarsi sul tema della responsabilità per gravi vizi dell’opera, offrendo importanti chiarimenti sul ruolo del direttore dei lavori.

La Suprema Corte ricorda, innanzitutto, che appaltatore e direttore dei lavori sono corresponsabili ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c. anche quando i gravi vizi siano riconducibili a carenze esecutive, come nel caso esaminato. La responsabilità del professionista non viene meno, dunque, per il solo fatto che l’origine del vizio risieda nella fase di esecuzione dei lavori.

Non è richiesta una presenza costante e quotidiana in cantiere da parte del direttore dei lavori. Tuttavia, è indispensabile un controllo periodico e qualificato, soprattutto nelle fasi essenziali dell’opera, accompagnato dal potere-dovere di impartire ordini e segnalare eventuali anomalie.

Nel caso di che trattasi, l’omessa vigilanza durante la fase di impermeabilizzazione e nella realizzazione delle pendenze è stata ritenuta una condotta colposa, idonea a fondare la responsabilità del direttore dei lavori.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la fase esecutiva non si sottrae all’obbligo di alta sorveglianza, che deve essere incisiva e concreta, soprattutto in presenza di lavorazioni delicate e determinanti per la corretta funzionalità dell’opera.

Con la sentenza n. 418 del 20.1.2026, il Consiglio di Stato affronta il tema dello stato legittimo, secondo la definizione di cui all’art. 9 bis, Testo Unico Edilizia, e, in particolare, il caso in cui vi siano limiti oggettivi alla ricostruzione storica della realizzazione dell’immobile.

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato riguardava una demoricostruzione di un immobile qualificato ante 1967 (ossia prima che fosse necessario un titolo abilitativo alla costruzione), qualificazione oggetto di contestazione da parte di terzi.

All’esito di verificazione tecnica disposta dal TAR per l’accertamento del momento storico di realizzazione dell’immobile sulla base della documentazione raccolta, non è stata raggiunta alcuna certezza circa la data di costruzione.

Pertanto, il TAR ha ritenuto che non potesse presumersi l’abusività della costruzione. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, si è interrogato sui limiti dell’onere della prova quando la documentazione disponibile non consente di acquire una prova piena concludendo che non possa ricadere sul proprietario l’onere di fornire una prova impossibile (“La sentenza di primo grado, con motivazione approfondita, completa e consequenziale, dopo aver disposto una verificazione, è arrivata alla condivisibile affermazione dell’impossibilità di addivenire alla individuazione dell’epoca (se ante o post 1967, con riguardo alla entrata in vigore della nota Legge Ponte) di costruzione dell’immobile, elemento oggettivamente dirimente per la definizione della causa e l’esame dei motivi dedotti. Sebbene infatti spetti, per indirizzo pretorio consolidato, alla parte l’onere della dimostrazione dell’anteriorità della costruzione rispetto alla legge Ponte, qualora nemmeno una verificazione riesca a darne dimostrazione, non ragionevolmente esigibile che il proprietario (pure avente causa rispetto a chi la costruì) subisca le conseguenze negative che ne derivano. La sentenza ha pertanto condivisibilmente respinto il ricorso, che per altro verso non è assistito da alcun elemento di prova a sostegno della necessità che il contestato immobile sia stato realizzato senza il necessario titolo edilizio”).

In conclusione, l’impossibilità della prova non può tradursi in una presunzione di illegittimità.

Con le sentenze in commento, i TAR hanno affrontato il tema del nuovo rito accelerato introdotto dal D.Lgs. 50/2016 in materia di appalti pubblici. Continua a leggere