Con il d.l. n. 23 in data 8.4.2020 (c.d. Decreto Liquidità) è stata prevista la facoltà per PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni di ottenere prestiti fino ad Euro 25.000,00 con garanzia statale al 100%, senza che la concessione degli stessi sia subordinata a valutazione di merito.
I finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche: (i) durata massima di 72 mesi; (ii) prevedere un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi; (iii) i tassi di interesse e commissioni devono tenere conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria; (iv) l’ammontare del prestito non può essere superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda di garanzia o da autocertificazione per i richiedenti costituiti dopo il 1.1.2019) e, comunque, non superiore ad Euro 25.000,00.
Con comunicato stampa pubblicato in data 24.4.2020, ABI ha reso noto di aver inviato alle banche una circolare avente ad oggetto i ridetti finanziamenti.
ABI ha voluto precisare che “il finanziamento fino a 25.000 euro prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia”.
Sempre con la medesima nota, ABI ha, altresì, sostenuto come il divieto di compensazione si applichi anche alla sospensione ex art. 56 d.l. n.18 in data 17.3.2020.
