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Con il d.l. n. 23 in data 8.4.2020 (c.d. Decreto Liquidità) è stata prevista la facoltà per PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni di ottenere prestiti fino ad Euro 25.000,00 con garanzia statale al 100%, senza che la concessione degli stessi sia subordinata a valutazione di merito.

I finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche: (i) durata massima di 72 mesi; (ii) prevedere un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi; (iii) i tassi di interesse e commissioni devono tenere conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria; (iv) l’ammontare del prestito non può essere superiore al  25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda di garanzia o da autocertificazione per i richiedenti costituiti  dopo il 1.1.2019) e, comunque, non superiore ad Euro 25.000,00.

Con comunicato stampa pubblicato in data 24.4.2020, ABI ha reso noto di aver inviato alle banche una circolare avente ad oggetto i ridetti finanziamenti.

ABI ha voluto precisare che “il finanziamento fino a 25.000 euro prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia”.

Sempre con la medesima nota, ABI ha, altresì, sostenuto come il divieto di compensazione si applichi anche alla sospensione ex art. 56 d.l. n.18 in data 17.3.2020.

Con Nota n. 89 del 13.4.2020 (che trovate nel link di seguito http://www.reteambiente.it/repository/normativa/37053_nota_inl_13_3_2020_89.pdf), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto sulle richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili all’emergenza Covid-19, sotto il profilo della valutazione dei rischi e dell’eventuale modifica del DVR.

L’Ispettorato del Lavoro, pur ritenendo a stretto rigore il datore di lavoro non tenuto all’aggiornamento del DVR nei casi in cui il rischio non sia riconducibile all’attività e ai cicli di lavorazione (rischio professionale), ne ha tuttavia consigliato l’aggiornamento, così da formalizzare l’attenzione posta dall’azienda al rischio di contagio, attraverso la creazione di un’appendice al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Questa integrazione dovrà attestare l’adozione di un piano di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale finalizzato alla riduzione del rischio di contagio COVID-19.

Data la natura squisitamente medico-sanitaria, l’Ispettorato ha suggerito che le misure vengano individuate e attuate con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.