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Il 25 febbraio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza chiave in materia di concorrenza digitale, esaminando il caso del rifiuto di Google di integrare l’app JuicePass di Enel X Italia su Android Auto. La questione era nata dopo che l’AGCM aveva multato Google per oltre 102 milioni di euro nel 2021, ritenendo che la mancata inclusione dell’app limitasse la concorrenza e favorisse i propri servizi.

La CGUE ha valutato il caso alla luce della sentenza Bronner, causa c-7/97 del 1998, secondo cui il rifiuto di accesso a una risorsa essenziale è un abuso di posizione dominante solo se l’accesso è indispensabile per operare sul mercato. Tuttavia, la Corte ha chiarito che questo criterio va interpretato in modo flessibile: nel caso di Android Auto, che già ospita app di terze parti, l’esclusione di JuicePass potrebbe effettivamente restringere la concorrenza.

Un altro punto centrale riguarda la natura dell’abuso concorrenziale: non è necessario che un’impresa dominante elimini un concorrente per violare le norme antitrust, basta che ne ostacoli la crescita. Inoltre, Google poteva giustificare il rifiuto solo dimostrando rischi concreti di sicurezza o interoperabilità, e non semplici difficoltà risolvibili con investimenti ragionevoli.

Infine, la CGUE ha sottolineato che la definizione del mercato rilevante non deve essere rigido, ma deve considerare anche l’evoluzione del settore digitale per evitare restrizioni concorrenziali future. Questa sentenza crea un precedente significativo per il controllo delle grandi piattaforme digitali nell’UE.

Con l’ordinanza n. 14944 in data 28 maggio 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad analizzare la fattispecie dello “storno di dipendenti e collaboratori”, al fine di stabilire in presenza di quali parametri la stessa possa ritenersi compresa entro i limiti della libera circolazione del lavoro e del legittimo esercizio della libertà di iniziativa economica, ovvero, al contrario, rappresenti un’ipotesi di concorrenza sleale a danno di altro imprenditore concorrente, come tale sanzionabile civilmente ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. (“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: …omissis…3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”).
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, in particolare, ai fini della configurabilità di atti di concorrenza sleale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale sia stata posta in essere con modalità tali da non potersi giustificare, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva dell’impresa concorrente.
Per essere sanzionabile come atto di concorrenza sleale, l’imprenditore che pone in essere lo storno deve, quindi, aver agito con il proposito di “procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa”.
Come ulteriormente precisato nella sentenza in esame, infatti “la mera assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita”.