Il Tribunale di Cremona, con la sentenza n. 502 del 18 ottobre 2022, ha sancito che nella fideiussione omnibus, quand’anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla ai sensi dell’art. 2 comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, se il fideiussore si è impegnato a pagare “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto dal soggetto garantito, l’onere del creditore, previsto dall’art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore senza necessità di proporre entro lo stesso termine azione giudiziale.
Questo perché, secondo il Tribunale di Cremona, la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, costituisce deroga pattizia alla forma che il creditore, ai sensi dell’art. 1957 c.c., deve osservare nel proporre le sue richieste al fideiussore nel termine previsto dall’articolo in questione, nel senso che l’osservanza dell’onere in questione può ritenersi soddisfatta dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore a prescindere dalla proposizione di un’azione giudiziaria.
In estrema sintesi il Tribunale di Cremona ha affermato che quando la fideiussione contiene una clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta“, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall’art. 1957 c.c. è sufficiente che, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, il creditore formuli una richiesta scritta al debitore principale o al fideiussore, non essendo necessario che entro quel termine venga promossa anche un’azione giudiziaria.
Dello stesso avviso la Corte di Appello di Milano la quale, in occasione di una recente pronuncia (n. 220 del 24 gennaio 2023), ha chiarito che qualora, per accordo tra le parti, il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1957 c.c.. Diversamente opinando, secondo la Corte di Appello meneghina, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.
In altri termini la fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell’obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall’esercizio di un’azione giudiziale.
Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale.
La raccomandata inviata costituisce richiesta scritta di pagamento stragiudiziale idonea ad evitare la decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c..
Secondo la Corte di Appello di Milano è irrilevante, quindi, il momento in cui il creditore ha proposto domanda giudiziale dovendosi ritenere rispettato il termine di cui all’art. 1957 c.c. già con la diffida stragiudiziale.
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Al fine di evitare che il fideiussore rimanga in attesa dell’adempimento della sua obbligazione di garanzia per un tempo indefinito, il dettato dell’art. 1957 c.c. richiede alle banche, alle assicurazioni (e ad ogni creditore) di attivarsi nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, se la fideiussione non ha un termie specificatamente determinato, o nel termine di due mesi, se essa è stata concepita ad tempus.
Ciò significa che se il creditore non si attiva nei confronti del debitore principale, perde il suo diritto, a meno che le parti non abbiano rinunciato ad avvalersi della norma.
Per superare tale limite e far valere le proprie ragioni di credito nei confronti del garante anche a distanza di anni, sempre più spesso le banche e le compagnie di assicurazioni hanno provveduto, supportate in questo senso dalla giurisprudenza, a qualificare le fideiussioni come contratti autonomi di garanzia così superando le limitazioni temporali imposte dall’art. 1957 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5598 del 28 febbraio 2020 è intervenuta sull’argomento aprendo la strada al ribaltamento del maggioritario orientamento giurisprudenziale che nega l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia.
La sentenza citata ha ripreso un concetto già espresso da qualche isolata sentenza di merito (Trib. Firenze, sez. III, 12 giugno 2019, n. 1856) stabilendo che non vi è alcuna incompatibilità tra la causa del contratto autonomo e l’onere imposto al creditore di perseguire il debitore principale, perché l’autonomia della garanzia e l’articolo 1957 c.c. operano su due piano diversi: il garante, quindi, non potrà opporre eccezioni relative al rapporto garantito e il creditore avrà il preciso onere, per giovarsi della garanzia, di richiedere giudizialmente l’adempimento nei confronti del debitore principale.
La conseguenza dell’applicazione della norma di cui all’art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia sarà la maggiore tutela per il garante che non sarà più vincolato a richieste di pagamento avanzate da banche e compagnie di assicurazioni (ed ogni altro creditore) a distanza di molti anni.