COVID-19 e sospensione dei titoli di credito
In materia di titoli di credito, l’attuale quadro normativo non consente il congelamento di vaglia cambiari, cambiali assegni e ogni altro titolo di credito. Ad obbligazione scaduta, dovrà essere levato il protesto nei termini normali stabiliti dalle parti o imposti dalla legge. La possibilità per il debitore di adempiere dovrà tuttavia essere valutata in relazione agli impedimenti eventualmente suscitati dall’emergenza coronavirus.
Il comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19», ha disposto che, nei riguardi dei soggetti di cui al comma quarto, e cioè di coloro che alla data dell’entrata in vigore del decreto erano «residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui» alla zona rossa al tempo istituita, siano sospesi «i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva».
L’art. 10 in esame contenuta per i soggetti di cui al quarto comma, precisa che il «decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione», precisandosi inoltre che, «ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo».
Nessuno degli interventi legislativi successivi si è specificamente occupato del tema della sospensione dei termini sostanziali e, segnatamente, della sospensione di quelli di scadenza dei titoli di credito, per i quali è pertanto rimasto dubbio se il regime di protezione dovesse rimanere confinato entro l’originaria zona rossa delimitata dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, oppure se dovesse estendersi, seguendo la diffusione dell’epidemia e correlativamente dell’ambito di applicazione dei successivi decreti, a tutto il territorio nazionale.
Il Consiglio nazionale del notariato, interpretando la disposizione in esame, ha, da un lato, ritenuto che la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, in corrispondenza con l’estensione della normativa emergenziale, operi oggi su tutto il territorio della Repubblica e, dall’altro, in ordine alla questione degli effetti della sospensione della scadenza dei titoli di credito disposta dal comma 5 dell’art. 10 del DL n. 9/2020, che sia necessario distinguere tra l’ipotesi in cui la data di scadenza dei titoli cambiari si ricavi da un conteggio e l’ipotesi in cui tale data sia indicata a giorno fisso.
Nel primo caso, «se i giorni di scadenza delle cambiali e vaglia cambiari ricadono nel periodo di sospensione», il calcolo del termine di scadenza determinerebbe uno slittamento in avanti di tanti giorni quanti sono quelli interessati dal periodo di sospensione. Nell’altro caso, invece, poiché il regime di sospensione consente al debitore di non «pagare nel giorno indicato sul titolo, [questi] dovrà procedere al pagamento non appena cessata la causa (legale) che glielo impedisce, con la conseguenza che, dovendo essere eseguito il pagamento dopo il 31 marzo 2020 (ultimo giorno del periodo di sospensione), si avrà un allineamento del termine di pagamento dei titoli con scadenza nel periodo di sospensione, al 1° aprile 2020». Se presentano una data di scadenza che cade nel periodo di sospensione, questi titoli dovrebbero essere dunque essere pagati «il 1° aprile, senza l’aggiunta di giorni ulteriori».
Tali interpretazioni non sono, tuttavia, condivisibili.
L’art. 91 del DL 17 marzo 2020, n. 18, non trascura il tema della scadenza dei termini sostanziali, entro cui ricadono anche i termini per l’adempimento delle obbligazioni cartolari, ma dispone l’inserimento nell’art. 3 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, di un comma 6- bis, in forza del quale l’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 «è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
Tale norma, che ha effetto retroattivo al 23 febbraio 2020, sostituisce ed abroga la generalizzata sospensione dei termini, tra cui è da ritenere compresa quella per l’adempimento delle obbligazioni cartolari, contenuta nell’art. 10 del DL 2 marzo 2020, n. 9. Da ciò discende che nessuna estensione all’intera nazione della sospensione dei termini di scadenza delle obbligazioni cartolari è mai avvenuta, per il semplice motivo che la relativa disciplina è venuta retroattivamente meno, rimanendo assorbita nella nuova complessiva regolamentazione offerta dal comma 6-bis del DL 23 febbraio 2020, che, invece di sospendere i termini ne subordina le conseguenze della decorrenza alla possibilità di adempierli, in relazione al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Devesi, quindi, ritenere che, con riferimento alle cambiali e agli altri titoli di credito, il comma 6 – bis del DL 23 febbraio 2020 ha reso impossibile qualsivoglia sospensione o proroga del termine di adempimento. Le obbligazioni sono scadute e i protesti dovevano essere levati nei termini normali stabiliti dalle parti o imposti dalla legge. La possibilità per il debitore di adempiere dovrà tuttavia essere valutata in relazione agli impedimenti eventualmente suscitati dall’emergenza coronavirus. Una tale valutazione non potrà essere operata che in sede di eventuale contestazione della legittimità del protesto che sia stato levato, non potendo ovviamente essere operata dal notaio o dagli altri pubblici ufficiali, ove richiesti di procedere in relazione ad un titolo per il quale sia maturata la relativa scadenza temporale.
