Con il decreto Cura Italia sono stati estesi a tutti il territorio nazionale gli ammortizzatori sociali avuto riguardo alla Cassa Integrazione ordinaria con causale Covid19, l’assegno ordinario e la cassa in deroga per 9 settimane per tutti i lavoratori che risultano in forza al 23 febbraio 2020 ovvero assunti nel periodo dal 23 settembre 2020 al 17 marzo 2020 (per effetto del Decreto legge n. 23/2020) con modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS: tali misure di sostegno al reddito integrano quelle già previste dal Decreto n. 9/2020. La CIGD è riservata ai datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà e che quindi accedono esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria.
In linea generale va osservato che la decretazione emergenziale ha agevolato il ricorso agli ammortizzatori sociali nella “zona rossa” (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella “zona gialla” (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), disponendo, tra l’altro, con il decreto n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) l’estensione della Cigd all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla Cigd con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane.
Per quanto riguarda la CIGO e l’assegno ordinario, tali trattamenti spettano ai datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Il Decreto agevola i suddetti trattamenti dispensando i datori di lavoro:
a) dal procedimento di informazione sindacale di cui all’art. 14 del D. lgs n. 148/2015 prevedendo tuttavia l’obbligatorietà dell’informazione, consultazione ed esame congiunto entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;
b) dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per le domande;
c) dal pagamento del contributo addizionale.
Per quanto riguarda i destinatari, gli stessi sono sia i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, sia i lavoratori assunti entro il 17 marzo 2020 per effetto del Decreto legge n. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità), non essendo previsto il requisito di anzianità.
Dal punto di vista temporale è prevista una durata massima di 9 settimane (con decorrenza dal 23 febbraio 2020) e, comunque, entro il mese di agosto 2020, dovendo la domanda essere necessariamente presentata entro agosto 2020.
E’ previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps.
Di particolare interesse la disciplina di cui all’art. 20 del Decreto legge n. 18/2020 in ordine al rapporto tra integrazione salariale straordinaria e ammortizzatori sociali “emergenziali”, prevedendo che i datori di lavoro che abbiano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane con la causale Covid -19, essendo tale trattamento subordinato alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria.
Analogamente, l’art. 21 del Decreto Cura Italia introduce, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane, sospendendo e sostituendo il trattamento in questione l’assegno di solidarietà già in corso.
In disparte i trattamenti previsti per quelle Aziende che sono soggette a CIGO e assegno ordinario, alle altre aziende del settore privato (indipendentemente dal numero di dipendenti in forza ed eccettuati i datori di lavoro domestici) prive di tutela è, invece, concessa la cassa integrazione in deroga.
Ciò, previa stipula di un accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro con la sola esenzione dei datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga possono essere chiesti alle Regioni e alle Province Autonome per analoga durata a quella prevista per gli ammortizzatori sopra analizzati e per i medesimi lavoratori destinatari, venendo concessi con decreto dei predetti Enti locali, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.
Diversamente, nel caso di imprese “multilocalizzate” il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 24 marzo 2020, ha stabilito che nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cigd è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate.
Infine è stabilito dal D.l n. 18/2020 che la CIGD è aggiuntiva rispetto ai periodi di cassa in deroga previsti inizialmente dal D.l. 9/2020: le Regioni possono autorizzare, con un unico provvedimento di concessione, un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.
Anche nel caso della CIGD è competente l’INPS per l’erogazione delle prestazioni con la modalità di pagamento diretto, essendo riconosciuta ai lavoratori la contribuzione figurativa.
Da segnalare che l’Inps con il messaggio n. 1287/2020 ha precisato che sono esclusi dalla CIGD i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà, essendo altresì successivamente intervento sull’argomento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 8/2020, precisando che possono usufruire della Cassa in deroga le imprese che accedono esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria.
Con la Circolare n. 8 testé menzionata, Il Ministero del lavoro ha, inoltre, definito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID-19.
E’, infine, stata emanata la Circolare INPS n. 47/2020 illustrativa delle misure a sostegno del reddito passate in rassegna e dell’iter concessorio, mentre con il messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020, l’INPS ha comunicato la semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello “IG Str Aut” (codice “SR41”), contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali, disponendo l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. “SR41”.