E’ legittimo licenziare il dipendente scorretto ancorché invalido
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4315 depositata il 20.2.2017, ha ritenuto legittimo il licenziamento di una dipendente che ha violato in maniera reiterata gli obblighi di diligenza e di correttezza, nell’esecuzione della prestazione lavorativa, anche se affetta da invalidità.
Riferimenti normativi:
Legge n. 604/1966 e s.m.i.
art. 7, Legge n. 300 del 20.5.1970.
Contenuto della sentenza:
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una dipendente avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Roma, la quale, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato alla lavoratrice che, facendosi forte del proprio stato di invalidità parziale e dell’appartenenza ad una associazione sindacale, si era rifiutata di adempiere a disposizioni di servizio oltreché tenere un contegno litigioso nei riguardi dei colleghi.
Nella specie, la lavoratrice ha sostenuto, quale unico motivo di impugnazione, la circostanza che il Giudice di seconde cure non avesse esaminato la sua condizione di invalidità psico-fisica, costituente causa della propria condotta.
La Suprema Corte, rilevando l’impossibilità ad entrare in questioni che non erano state sollevate nei gradi di merito, ha affermato che la ricorrente, nel lamentare il mancato esame delle sue condizioni di salute, quale circostanza escludente la giusta causa di licenziamento, non aveva adempiuto all’onere di specificare gli elementi di prova acquisiti al processo circa le condizioni dedotte.
Ciò posto, la censura sollevata dalla lavoratrice è risultata infondata in quanto il fatto non esaminato era privo della “decisività” richiesta dall’art. 360, n. 5, c.p.c., venendo stabilito dalla Corte che lo stato di invalidità della lavoratrice non avrebbe potuto incidere sulla valutazione compiuta dal Giudice di merito circa la gravità della violazione degli obblighi di obbedienza, correttezza e conformità della condotta lavorativa alle regole di professionalità e decoro imposte dal servizio svolto.
Conclusioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha chiarito una questione dibattuta ovvero se, al momento dell’assunzione, il lavoratore invalido possa essere licenziato secondo le regole ordinarie, senza particolari limiti derivanti dalla propria condizione personale.
La valutazione delle condotte del dipendente affetto da invalidità deve essere, quindi, effettuato con gli stessi criteri e rigore degli altri lavoratori non essendo richiesta una maggiore tolleranza in caso di condotte irriguardose e insubordinate.
Alla luce di quanto sopra, il lavoratore invalido può essere licenziato secondo le regole e i parametri che la legge detta per tutti gli altri dipendenti.
