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Diritto tributario

Cassazione Civile, SS.UU., sentenze 08/09/2016 n. 17757 e n. 17758: la posizione delle Sezioni Unite sul tema dell’omessa dichiarazione Iva con imposta a credito

Con l’intervento delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha composto il contrasto verificatosi all’interno della giurisprudenza di legittimità con riguardo al trattamento da riservare alle eccedenze di credito Iva maturate in un periodo d’imposta per il quale la relativa dichiarazione annuale è stata omessa dal contribuente.

Normativa di riferimento

  • articolo 54-bis del Dpr 633/1972;
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 34/2012 e n. 21/2013

Contenute delle sentenze

Attraverso le sentenze in commento, le Sezioni unite hanno affermato i seguenti principi:

– l’omissione della dichiarazione Iva da parte del soggetto passivo non comporta da sé la perdita del credito maturato nella stessa annualità (circostanza che si verifica solo in assenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione), ma è onere del contribuente, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione. Ed infatti, il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisce da un’operazione lecita ed effettiva talché gli obblighi che ne derivano (dichiarazione, registrazione ecc.) hanno solamente una funzione illustrativa dei relativi dati al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter verificare agevolmente gli stessi onde procedere alla riscossione delle imposte. Pertanto ciò che conta ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito.

– è legittima la contestazione di tale violazione da parte del Fisco, mediante l’utilizzo della procedura automatizzata disciplinata dall’articolo 54-bis del Dpr 633/1972, non essendo necessaria l’emissione di un avviso di rettifica. Al contribuente è comunque consentito dimostrare la sussistenza e l’effettiva spettanza del credito. Pertanto, il giudice tributario dovrà riconoscere il credito IVA se il contribuente dimostra che sostanzialmente ha diritto alla detrazione: in tali casi l’Agenzia delle Entrate potrà provvedere alla correzione del credito anche mediante controllo automatizzato.

Conclusione

In conclusione, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta nella dichiarazione dell’anno successivo e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, poiché si tratta di mera attività esecutiva, con la quale l’ufficio finanziario si limita a dare attuazione al precetto legale (cfr. articolo 54-bis Dpr 633/1972) rispetto ai dati della dichiarazione.

Tuttavia, se la dichiarazione è stata omessa, ma si dimostra che il relativo credito è derivato da acquisti inerenti l’attività d’impresa, il contribuente ha diritto a recuperarla, specie se lo stesso risulta dalle liquidazioni periodiche regolarmente presentate. La legittima azione dell’Amministrazione in questo senso non preclude, secondo quanto specificato dai giudici, la possibilità del contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, documentando in giudizio l’avvenuta presentazione della dichiarazione risultante omessa all’anagrafe tributaria, ovvero dimostrando la sussistenza degli acquisti e dei requisiti da cui il credito non dichiarato emerge.

https://www.studioghibellini.it/wp-content/uploads/2019/04/studio-legale-ghibellini.png 0 0 Ghibellini https://www.studioghibellini.it/wp-content/uploads/2019/04/studio-legale-ghibellini.png Ghibellini2017-01-25 08:21:542018-12-19 07:44:59Cassazione Civile, SS.UU., sentenze 08/09/2016 n. 17757 e n. 17758: la posizione delle Sezioni Unite sul tema dell’omessa dichiarazione Iva con imposta a credito

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