• English English Inglese en
  • Italiano Italiano Italiano it
Tel.: +39 010 566500
Studio Legale Ghibellini
  • HOME
  • ATTIVITÀ
    • Diritto Alimentare
    • Diritto Amministrativo
    • Diritto Assicurativo
    • Diritto Bancario
    • Diritto Commerciale e Societario
    • Diritto di Famiglia
    • Diritto del lavoro
    • Diritto del lavoro marittimo e portuale
    • Diritto Privato
    • Diritto del Turismo
    • Recupero Crediti
    • Privacy
  • LO STUDIO
  • PROFESSIONISTI
  • NEWS
  • CONTATTI
  • Menu Menu
Diritto Civile, Diritto del lavoro, Licenziamenti, Licenziamenti collettivi

Licenziamenti individuali plurimi: per la Cassazione l’obbligo di avviare una procedura di licenziamento collettivo scatta solo in presenza di almeno cinque veri e propri licenziamenti

Con la sentenza n. 15118 del 2021 la Corte di Cassazione è ritornata sui propri passi rispetto ad altro proprio recentissimo precedente (la sentenza n. 15401 del 2020), pronunciandosi a favore di una definizione più ristretta della nozione di licenziamento collettivo.

Il tema ha rilevanza ai fini della delimitazione del campo di applicazione della normativa prevista per tale particolare tipologia di licenziamenti la quale prevede una serie di oneri procedurali e garanzie per i lavoratori idonei ad incidere in maniera significativa sulle scelte imprenditoriali del datore di lavoro.

Fra tali oneri e garanzie, l’obbligo di comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria la propria intenzione di effettuare i licenziamenti, l’obbligo di attenersi a determinati criteri nella scelta dei lavoratori da licenziare, nonché, il diritto di precedenza del lavoratore nella riassunzione presso la medesima azienda entro 6 mesi dal licenziamento.

In sintesi, la sentenza in esame ha affermato che l’art. 24 L. n. 223/1991, secondo il quale la disciplina in materia di licenziamento collettivo si applica ad imprese “che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni” vada interpretata come facente riferimento soltanto a “chiare manifestazioni della volontà di recesso da parte del datore di lavoro”.

Se, con la precedente sentenza n. 15401/2020, la Corte di Cassazione aveva incluso nel novero dei “licenziamenti” da computare ai fini del superamento della soglia che fa scattare l’obbligo di avviare una procedura di licenziamento collettivo, anche quegli atti che vengono comunemente definiti “licenziamenti indiretti” (fra i quali,  i casi di risoluzione consensuale o dimissioni volontarie del lavoratore a fronte di una modifica sostanziale e svantaggiosa delle condizioni di lavoro disposta unilateralmente dal datore di lavoro), con la pronuncia in esame la medesima Corte è quindi tornata ad una definizione del concetto di licenziamento collettivo più restrittiva tesa ad attribuire rilevanza ai soli casi di veri e propri licenziamenti, ovvero, ad ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di manifestazione della volontà unilaterale di recesso da pare datore di lavoro.

Resta da verificare se tale ritorno al precedente orientamento della giurisprudenza rimarrà costante ovvero se le ragioni di adeguamento al diritto dell’Unione europea che hanno determinato l’interpretazione più estensiva dello stesso Giudice di legittimità di cui si è detto, torneranno nella giurisprudenza della Cassazione o in quella di merito nuovamente a prevalere.

Tags: #licenziamenti
https://www.studioghibellini.it/wp-content/uploads/2019/04/studio-legale-ghibellini.png 0 0 Stghibellini https://www.studioghibellini.it/wp-content/uploads/2019/04/studio-legale-ghibellini.png Stghibellini2022-04-14 07:46:082022-04-16 07:31:16Licenziamenti individuali plurimi: per la Cassazione l’obbligo di avviare una procedura di licenziamento collettivo scatta solo in presenza di almeno cinque veri e propri licenziamenti
Potrebbero interessarti
Il licenziamento dello “pseudo dirigente”
Licenziamenti disciplinari: in caso di assenza ingiustificata del lavoratore il datore di lavoro deve limitarsi a provare il fatto oggettivo.
Permessi legge 104/1992. Legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il permesso si allontana dalla dimora dell’assistito
Licenziamento ritorsivo: si ha nullità solo se il motivo illecito è stato la ragione determinate della volontà di recedere; il relativo onere della prova grava sul lavoratore licenziato.
Licenziamento per giusta causa e condotte extralavorative
Contratto a tempo determinato: escluso il licenziamento orale quando la volontà di recedere alla scadenza del termine sia stata espressa in forma scritta e temporalmente identificata

Categories

  • Diritto Amministrativo (19)
  • Diritto Civile (72)
  • Diritto Condominiale (9)
  • Diritto del lavoro (61)
  • Diritto delle assicurazioni (3)
  • Diritto delle locazioni (7)
  • Diritto delle successioni (2)
  • Diritto di famiglia (10)
  • Diritto fallimentare (3)
  • Diritto privato (9)
  • Diritto processuale civile (3)
  • Diritto societario (8)
  • Diritto tributario (1)
  • Licenziamenti (17)
  • Licenziamenti collettivi (2)
  • Locazioni (1)
  • News (11)
  • Non categorizzato (7)
  • Privacy (7)
  • Recupero crediti (5)
  • Responsabilità extracontrattuale (2)
  • Responsabilità medica (5)
  • Risarcimento danni (19)
  • Varie (10)

Archives

  • Febbraio 2026
  • Gennaio 2026
  • Dicembre 2025
  • Ottobre 2025
  • Luglio 2025
  • Giugno 2025
  • Maggio 2025
  • Aprile 2025
  • Marzo 2025
  • Febbraio 2025
  • Gennaio 2025
  • Novembre 2024
  • Ottobre 2024
  • Settembre 2024
  • Luglio 2024
  • Giugno 2024
  • Maggio 2024
  • Aprile 2024
  • Marzo 2024
  • Febbraio 2024
  • Gennaio 2024
  • Dicembre 2023
  • Novembre 2023
  • Ottobre 2023
  • Settembre 2023
  • Agosto 2023
  • Luglio 2023
  • Giugno 2023
  • Maggio 2023
  • Aprile 2023
  • Marzo 2023
  • Febbraio 2023
  • Gennaio 2023
  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Ottobre 2020
  • Luglio 2020
  • Aprile 2020
  • Marzo 2018
  • Dicembre 2017
  • Settembre 2017
  • Marzo 2017
  • Gennaio 2017
  • Luglio 2016
  • Aprile 2016
  • Gennaio 2016
  • Dicembre 2015
  • Luglio 2015

STUDIO LEGALE GHIBELLINI

Via Ceccardi 1/15 16121 Genova |  P.IVA : 01433990999 | Phone: +010 566500 | Email: info@ghibellini.it

Privacy Policy | Cookie Policy


© 2019  Studio Legale Ghibellini

© Copyright - Studio Legale Ghibellini
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Collegamento a: Responsabilità medica: spetta al medico provare la corretta esecuzione dell’amniocentesi Collegamento a: Responsabilità medica: spetta al medico provare la corretta esecuzione dell’amniocentesi Responsabilità medica: spetta al medico provare la corretta esecuzione del... Collegamento a: Controlli tecnologici del datore di lavoro. Ammessi quando finalizzati a tutelare beni estranei al rapporto di lavoro Collegamento a: Controlli tecnologici del datore di lavoro. Ammessi quando finalizzati a tutelare beni estranei al rapporto di lavoro Controlli tecnologici del datore di lavoro. Ammessi quando finalizzati a tutelare...
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto